Art. 84 — Destituzione
La destituzione e' inflitta:
- a)per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
- c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
- d)per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
- e)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
- f)per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;
- g)per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
- h)per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 81.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva