Art. 84Destituzione

La destituzione e' inflitta:

  • a)per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  • b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
  • c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
  • d)per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
  • e)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
  • f)per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;
  • g)per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
  • h)per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 81.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art84 · fonte su Normattiva