Art. 87 — Riabilitazione
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Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 25 giugno 1992 · versione 0 su Normattiva