Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN SEGUITO A SOSPENSIONE DISPOSTA IN DIPENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE RISOLTOSI POI CON PROSCIOGLIMENTO PER MOTIVI DIVERSI (NELLA SPECIE PER AMNISTIA E PRESCRIZIONE) DALLA INSUSSISTENZA DEL FATTO O DAL NON ESSERE STATO IL FATTO COMMESSO DALL'IMPIEGATO - PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, CHE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI AVVII,A PENA DI DECADENZA, ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA SENTENZA PENALE E' DIVENUTA IRREVOCABILE, ANCHE QUANDO, LA SENTENZA ESSENDO STATA IMPUGNATA, NON PUO' AVERSI CERTEZZA, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DELLA ORDINANZA CONCLUSIVE DEL PROCEDIMENTO PENALE, DELL'AVVENUTO INIZIO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - CONSEGUENTE ESTREMA DIFFICOLTA', ANCHE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL FATTO, PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DISCIPLINARE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Col far decorrere il termine di decadenza di 180 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare a carico degli impiegati civili dello Stato, in seguito a sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi (nella specie: per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato, dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, anche nei casi in cui la sentenza, essendo stata impugnata, diviene definitiva solo con la sentenza o con la ordinanza che respingono, o dichiarano inammissibile, la impugnazione, l'art. 97, terzo comma, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si pone in contrasto con il principio - gia' affermato dalla Corte nella decisione di altra questione sulla medesima norma, e che trova fondamento nei principi costituzionali della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione - secondo cui la decorrenza del termine di decadenza, ai fini del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi alla potesta' disciplinare della pubblica amministrazione, deve essere ancorata ad un evento obiettivamente certo. Finche' la sentenza o la ordinanza conclusive del procedimento penale non siano state depositate, infatti, per l'amministrazione si ha una reale incertezza sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data di irrevocabilita', sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare in ambito disciplinare, sicche' l'esercizio dell'azione disciplinare potrebbe risultare estremamente difficoltoso o addirittura precluso. Per la violazione degli artt. 3 e 97, che ne consegue, il citato art. 97, terzo comma, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento. - Cfr. S. n. 264/1990. red.: S. P.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN SEGUITO A SOSPENSIONE DISPOSTA IN DIPENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI POI CON PROSCIOGLIMENTO (NELLA SPECIE PER AMNISTIA E PRESCRIZIONE) PER MOTIVI DIVERSI DALLA INSUSSISTENZA DEL FATTO O DAL NON ESSERE STATO IL FATTO COMMESSO DALL'IMPIEGATO - PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, CHE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ABBIA INIZIO, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA SENTENZA PENALE E' DIVENUTA IRREVOCABILE - OBBLIGO DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TRASMETTERE LA NOTIZIA DELLA IRREVOCABILITA' DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO ALLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN ALTRO GIUDIZIO E COMUNQUE SUPERATA DAL CONTESTUALE ACCOGLIMENTO, IN QUESTO, DI ALTRA CENSURA SULLA MEDESIMA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a parte che, in altro giudizio, e' gia' stata disattesa dalla Corte - la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, pronunciata in questo, in accoglimento di altra censura, nella parte in cui non prevede che, nei casi in cui la sentenza di proscioglimento, essendo stata impugnata, sia divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza o alla ordinanza con cui la impugnazione sia stata respinta o dichiarata inammissibile, il termine di decadenza per l'inizio dell'azione disciplinare decorra dalla data del deposito di tali decisioni conclusive, appare idonea a garantire le esigenze poste dal remittente a base della doglianza, senza interferire in ambiti di scelte affidate alle determinazioni legislative in materia. - V. S. n. 264/1990 e massima precedente. red.: S.P.
IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine die' all'azione disciplinare, e non e' percio' irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioe' da un evento obiettivo di cui l'amministrazione puo' acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonche' S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.
IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La prevista decadenza della P.A. dall'azione disciplinare trascorsi 180 giorni dalla sentenza penale di proscioglimento o assoluzione dell'impiegato (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") non e' censurabile come trattamento piu' favorevole rispetto a quello degli autori di illeciti disciplinari penalmente irrilevanti, trattandosi di situazioni non omogenee, diversificate proprio dall'interferenza - presente nell'una e non nell'altra - del procedimento penale nello svolgimento di quello disciplinare e dalla conseguente esigenza di coordinamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).