capo II — Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
- Art. 91 — Sospensione cautelare obbligatoria
- Art. 92 — Sospensione cautelare facoltativa
- Art. 93 — Esclusione dagli esami e dagli scrutini
- Art. 94 — Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 95 — Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
- Art. 96 — Computo della sospensione cautelare
- Art. 97 — Revoca della sospensione
- Art. 98 — Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
- Art. 99 — Revoca di diritto della sospensione