capo III — Svolgimento della carriera
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164 — Promozione a direttore di sezione
- Art. 165 — Concorso per merito distinto ed esame di idoneità
- Art. 166 — Promozione a direttore di divisione
- Art. 167 — (Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione) L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare. Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché all'attitudine alle funzioni superiori. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni. di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione
- Art. 168 — Promozione ad ispettore generale
- Art. 169 — (Scrutinio per merito comparativo) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché alla cultura generale e alla capacità professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi
- Art. 170 — Nomina a direttore generale