Art. 1003Commissione di amministrazione dei corsi

Presso ogni comitato autorizzato ai corsi e' istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento. La commissione e' presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato. La commissione e' composta inoltre:

  • a)da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno e rieleggibili allo scadere dei due anni;
  • b)dall'ispettrice addetta al comitato;
  • c)dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che e' chiamato a farne parte.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1003 · fonte su Normattiva