Art. 5
[1]Tenuta degli albi
[2]La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta:
- 1)dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede;
- 2)da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
- 3)da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- 4)da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- 5)da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva