Art. 1009 — Obblighi disciplinari
Le infermiere volontarie devono:
- a)ispirare il loro contegno alla massima serieta' personale e riservatezza;
- b)obbedire scrupolosamente ai superiori;
- c)attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unita' sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;
- d)rispettare con rigorosa puntualita' l'orario prescritto;
- e)presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unita' sanitaria;
- f)informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;
- g)astenersi da familiarita', sia con i sanitari, sia con gli infermi;
- h)usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignita' e fermezza;
- i)astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;
- l)astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;
- m)osservare rigorosamente il segreto professionale.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva