Art. 1009Obblighi disciplinari

Le infermiere volontarie devono:

  • a)ispirare il loro contegno alla massima serieta' personale e riservatezza;
  • b)obbedire scrupolosamente ai superiori;
  • c)attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unita' sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;
  • d)rispettare con rigorosa puntualita' l'orario prescritto;
  • e)presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unita' sanitaria;
  • f)informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;
  • g)astenersi da familiarita', sia con i sanitari, sia con gli infermi;
  • h)usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignita' e fermezza;
  • i)astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;
  • l)astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;
  • m)osservare rigorosamente il segreto professionale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1009 · fonte su Normattiva