Art. 1017 — Autorizzazione a non prestare servizio
L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva