Art. 1019
Radiazione e cancellazione
Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva