Art. 1024 — Definizioni
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Ai fini del presente titolo si intende per:
- a)legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b)decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- c)Amministrazione, l'Amministrazione della difesa;
- d)Ministro, il Ministro della difesa;
- e)Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa;
- f)Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa e Direttore nazionale degli armamenti;
- g)organi centrali, il Segretariato generale della difesa, le Direzioni generali, gli Uffici centrali;
- h)organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- i)organi periferici:
- 1)il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma;
- 2)il comandante, identificabile con i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.
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