Art. 463 — Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale
Ai fini della presente sezione:
- a)sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;
- b)sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa ((, la Direzione nazionale degli armamenti)), gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;
- c)sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa ((, il Direttore nazionale degli armamenti)), il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva