Art. 1029Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge, presso ciascuna unita' organizzativa responsabile sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicita' idonee, le modalita' per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II del presente titolo. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 1028. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non puo' determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento. Qualora le vigenti disposizioni legislative o regolamentari prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento e' sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto. L'atto di intervento contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento stesso, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1029 · fonte su Normattiva