Art. 1030Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe

La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 1028, puo' essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1030 · fonte su Normattiva