Art. 105 — Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
Il Segretario generale della difesa:
- a)gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
- b)dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva