Art. 106 — Ordinamento del Segretariato generale della difesa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 2023 al 24 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
Il Segretariato generale della difesa, composto da ((dieci)) strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
- a)Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
- b)Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilita' segretariato generale;
- c)I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonche' di impiego del relativo personale; reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;
- d)II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;
- e)III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresi' sul controllo delle compensazioni industriali;
- f)IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attivita' di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;
- g)V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica; statistica; gestione dell'attivita' degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
- h)VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attivita' regolate da accordi o convenzioni internazionali;
- i)Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
- l)Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
- m)Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
- n)Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
- o)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164)). Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono ((...)) uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. ((5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113))
Testo vigente dal 2 dicembre 2023 al 24 luglio 2024 · versione 16 su Normattiva