Art. 1073 — Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo
In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici e con l'attivita' di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a)stato di salute:
- 1)patologie attuali;
- 2)patologie pregresse;
- 3)terapie in corso;
- 4)anamnesi familiare;
- b)dati di carattere giudiziario;
- c)convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere e vita sessuale, limitatamente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo. Le particolari forme di elaborazione, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
- 1)comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili. Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita' sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva