Art. 1113 — Visite mediche per l'idoneita' al volo
Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 4 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: «4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare.».
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva