Art. 1113Visite mediche per l'idoneita' al volo

Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 4 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: «4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare.».

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1113 · fonte su Normattiva