Art. 1116 — Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza
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Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Alle attivita' degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva