Art. 112-bis
Ufficio centrale del demanio e del patrimonio
L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
- a)detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;
- b)cura le attivita' connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonche' le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;
- c)cura il complesso delle attivita' relative alle servitu' militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;
- d)presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;
- e)provvede al complesso delle attivita' connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprieta' causate da fatti di servizio e delle indennita' da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonche' ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;
- f)presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprieta' privata o di enti pubblici non statali, nonche' con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;
- g)provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonche' al complesso di attivita' connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.
Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva