Art. 115 — Direzione generale per il personale civile
La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
- a)cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
- b)cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. (( La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4. ))
Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva