Art. 114Direzione generale per il personale militare

La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

  • a)cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
  • b)provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
  • c)cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. (( La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4. ))

Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art114 · fonte su Normattiva