Art. 114 — Direzione generale per il personale militare
La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
- a)cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
- b)provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
- c)cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. (( La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4. ))
Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva