Art. 124
Ufficio registro nazionale
La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed e' responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva