Art. 14 — Uffici di diretta collaborazione
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Gli uffici di diretta collaborazione:
- a)esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'Amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b)collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche;
- c)collaborano alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione. Sono uffici di diretta collaborazione:
- a)la segreteria del Ministro;
- b)l'Ufficio di Gabinetto;
- c)l'Ufficio legislativo;
- d)l'Ufficio per la politica militare;
- e)l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- f)le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il Capo di Gabinetto:
- a)collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero;
- b)assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del Dicastero;
- c)coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico;
- d)assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge;
- e)d'intesa con i responsabili, definisce, a eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna a essi il relativo personale;
- f)esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa; se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il Capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 25 maggio 2011 · versione 0 su Normattiva