Art. 143 — Personale dell'Agenzia
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L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva