Art. 165
Comandi e ((servizi dipartimentali e non dipartimentali)) Sono comandi e servizi ((dipartimentali e)) non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare ((, che ne definisce le dipendenze)); per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva