Art. 165
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Sono comandi e servizi non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva