Art. 240
Disposizione all'interno di contingenti interforze
Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:
- a)si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
- b)considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva