Art. 240Disposizione all'interno di contingenti interforze

Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:

  • a)si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
  • b)considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art240 · fonte su Normattiva