Art. 250Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non e' in possesso dei previsti requisiti. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX, capo I. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puo' rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:

  • a)cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
  • b)trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
  • c)perdita di uno o piu' requisiti per la designazione;
  • d)aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art250 · fonte su Normattiva