Art. 260 — Istituzione dei servizi di vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa puo' presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento ((dello Stato maggiore della difesa.))
Testo vigente dal 2 marzo 2011, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva