Art. 258 — Comunicazioni, segnalazioni e documenti
Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, ((dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti)), per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:
- a)alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
- b)alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva