Art. 273 — Organizzazione dei servizi umanitari
Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana e' disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera z). Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva