Art. 286 — Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti
Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita' e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva