Art. 286Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti

Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita' e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art286 · fonte su Normattiva