Art. 288
Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro. Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva