Art. 293 — Nozione di unita' navale
Ai fini del presente titolo, per «unita' navale» s'intende la nave che ha:
- a)dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
- b)un comandante a essa espressamente designato;
- c)un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva