Art. 293Nozione di unita' navale

Ai fini del presente titolo, per «unita' navale» s'intende la nave che ha:

  • a)dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
  • b)un comandante a essa espressamente designato;
  • c)un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art293 · fonte su Normattiva