Art. 300
Lavori di riparazione e manutenzione
I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva