Art. 300Lavori di riparazione e manutenzione

I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art300 · fonte su Normattiva