Art. 301 — Personale di coperta e di macchina
Il personale di coperta e di macchina delle unita' navali e mezzi navali e' costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva