Art. 343 — Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI
In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,)) definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere:
- a)alloggi ASGC:
- 1)gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata ((, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti)), per le rispettive aree di competenza;
- 2)gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
- 3)le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalita' di cui al comma 1;
- b)alloggi ASIR:
- 1)gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata ((o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti)) e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;
- c)alloggi ASI:
- 1)gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; ((1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.))
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva