Art. 343Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2012 al 24 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa e ((il Segretariato generale della difesa)) per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere:

  • a)alloggi ASGC:
  • 1)gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;
  • 2)gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
  • 3)le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalita' di cui al comma 1;
  • b)alloggi ASIR:
  • 1)gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore; 7
  • c)alloggi ASI:
  • 1)gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 1.3) dal Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191

7

Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera r)) che al comma 2, lettera b), numero 1), secondo periodo, del presente articolo, le parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "o Segretariato generale della difesa".

Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 24 luglio 2024 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art343 · fonte su Normattiva