Art. 363 — Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione
Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono ((individuati con determinazione del Comandante Generale)). L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.
Testo vigente dal 25 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva