Art. 416
Visite agli stabilimenti militari di pena
Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva