Art. 427 — Cessioni e prestiti a Forze armate estere
Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva