Art. 453 — Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita'
Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato:
- a)il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00;
- b)il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00;
- c)l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00. Le autorita' di cui al comma 1:
- a)dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
- b)emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
- c)comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva