Art. 459 — Paga e indennita' dei militari di truppa
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Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva