Art. 463 — Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale
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Ai fini della presente sezione:
- a)sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;
- b)sotto la denominazione di Ministero sono compresi ((il Segretariato generale della difesa)), gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;
- c)sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 28 aprile 2012 al 24 luglio 2024 · versione 3 su Normattiva