Art. 509 — Conto transitorio
Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
- a)somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
- b)somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione;
- c)importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
- d)somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 502 e pagamenti con le stesse effettuati;
- e)somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 514 e pagamenti con le stesse effettuati;
- f)altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva