Art. 514 — Funzionari delegati
Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva