Art. 57

[1]Compensi e spese nei casi di procedura delegata

[2]Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante. Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non e' sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. L'esattore delegato non puo' imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art57 · fonte su Normattiva